procacciare sia aiuti
economici che mezzi, anche finanziari, di qualunque specie e natura da
destinare interamente al
raggiungimento degli scopi e delle finalità sopra descritte.
A tal fine l'Associazione potrà, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, organizzare incontri, spettacoli,
convegni,
congressi, conferenze, trattazioni e seminari per divulgare le proprie
finalità e, supportato con materiale sia cartaceo che
audio-visivo, le necessità da affrontare.
Il tutto per attuare e contribuire, anche finanziariamente, alla
ideazione e promozione in qualunque luogo, di programmi di
intervento finalizzati alla realizzazione di centri specializzati di
accoglienza a cura, provvedendo anche alla dotazione
dell'impiantistica ed alla formazione del relativo personale
specializzato.
L'Associazione potrà altresì svolgere
attività di natura commerciale purché in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ed al
solo fine di reperire le necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo
ed il sostenimento dell'attività istituzionale
dell'Associazione che è e resta, ovviamente, di natura
dichiaratamente non commerciale. Potrà altresì
compiere qualsiasi
operazione mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei
propri fini.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida
principi di solidarietà.
Articolo 4 - ENTRATE e
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo
iniziale conferito dal Comitato promotore, e potrà essere
incrementato
da nuove contribuzioni, erogazioni, lasciti, donazioni, legati e dai
proventi delle varie iniziative da essa promosse, nonché dai
beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eventuali erogazioni o liberalità fatte dai soci,
terzi, società ed enti, sia pubblici che privati;
c) dalle eventuali sovvenzioni e/o contributi erogate dallo Stato o
dalle amministrazioni periferiche;
d) dai proventi derivanti da attività e sponsorizzazioni;
e) dai proventi derivanti da manifestazioni ed eventi organizzati da
essa o da terzi;
f) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività di
natura commerciale e che, comunque, non potranno essere prevalenti
rispetto alle entrate di natura istituzionale.
Articolo 5 - SOCI
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato
tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale.
I soci (o associati) sono coloro che si iscrivono all'Associazione per
partecipare alle attività sociali.
È espressamente esclusa la possibilità di
partecipazioni temporanee alla vita associativa, salvo recesso,
radiazione e/o
decadenza di cui in appresso.
La quota minima di iscrizione e la quota associativa annuale sono
definite annualmente dal Comitato Direttivo. Ognuno è
libero di versare quote maggiori senza che ciò comporti
l’acquisizione di particolari diritti.
Articolo 6 - DOMANDA DI
AMMISSIONE
I soci che intendono far parte della Associazione, dovranno redigere
una domanda su apposito modello predisposto dalla
stessa e presentarla al Consiglio Direttivo. Con la presentazione e
sottoscrizione della domanda di ammissione, gli aspiranti
soci accettano senza riserva alcuna, il contenuto del presente statuto
e dei regolamenti interni che dovessero essere adottati nel
rispetto delle prescritte formalità.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è
insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso
appello. Il mancato accoglimento della domanda di ammissione non
é
soggetto ad alcuna giustificazione e/o motivazione.
L'accoglimento si intende automaticamente avvenuto, con riserva, al
momento della presentazione e sottoscrizione della
domanda di ammissione. L’accettazione definitiva della
domanda di ammissione è rimessa alla volontà
sovrana
dell'Assemblea Ordinaria dei soci cui verranno sottoposte
periodicamente dal Consiglio Direttivo le domande ricevute e
preventivamente accolte dal consiglio stesso. È solo da
questo momento che vengono riconosciuti al socio tutti i diritti e i
doveri, di cui al presente statuto, nonché la tessera
dell’Associazione.
Il socio, entro una settimana dal ricevimento dell'esito positivo della
domanda di ammissione, deve versare all'Associazione
oltre alla quota sociale annuale, o mensile, la tassa di iscrizione.
I nuovi soci verranno iscritti nel libro dei soci con valenza dalla
data di presentazione della domanda di ammissione.
La quota minima di iscrizione e la quota associativa annuale sono
definite annualmente dal Consiglio Direttivo. Ognuno è
libero di versare quote maggiori senza che ciò comporti
l’acquisizione di particolari diritti.
Per i soci minori di età, anche uno solo dei genitori se ne
assumerà la responsabilità che comporta la
richiesta di adesione,
nonché gli obblighi di natura patrimoniale nei confronti
della Associazione.
Articolo 7 - DIRITTI E
DOVERI DEI SOCI
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che
nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell’Associazione. Gli obblighi e i diritti dei soci
sono
strettamente personali.
Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono
intrasmissibili.
I soci aventi maggiore età, in regola con il pagamento delle
quote associative e che non siano sospesi, hanno il diritto di voto
per l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali
regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione e, comunque, per qualsiasi deliberazione riguardante
la vita associativa.
Tutti i soci hanno diritto di utilizzare i locali, le strutture e le
attrezzature eventualmente messe a disposizione dalla
Associazione, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti e
comunque, compatibilmente con le esigenze della
Associazione stessa e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - DECADENZA
DEI SOCI
La qualifica di socio, seppure non limitata temporalmente,
può venir meno per le seguenti ragioni:
a) decesso;
b) recesso. Il recesso dovrà essere comunicato con apposita
lettera, indirizzata al Consiglio Direttivo nella sede
dell'Associazione.
Il recesso non libera il socio dal versamento della quota associativa
per l'anno sociale iniziato da almeno tre mesi alla data
della comunicazione, né comporta rimborsi di contributi,
quote o corrispettivi specifici già versati per determinati
periodi;
c) morosità nei pagamenti delle quote o contributi
associativi.
Nel caso di morosità nei pagamenti delle quote o contributi
associativi il consiglio Direttivo può radiare il socio
moroso
riservandosi di agire in via legale contro il medesimo.
La morosità nei pagamenti delle quote o contributi
associativi determina, indipendentemente da quanto sopra, la perdita
della
qualifica di socio decorsi inutilmente 3 mesi dalla scadenza annuale
per il pagamento della quota sociale. In tal caso il
Presidente o il Vice-Presidente provvedono ad annotare, nell'apposito
Libro dei soci, la perdita della qualifica di associato.
d) radiazione. La radiazione del socio di qualunque categoria,
potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall'assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione successiva,
qualora il socio non osservi lo statuto o i regolamenti, non si
adegui alle eventuali direttive emanate dal Consiglio Direttivo,
commetta azioni ritenute disonorevoli sia all'interno che
all'esterno delle strutture della Associazione.
Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade
automaticamente ed immediatamente da tale carica.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere
all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
Articolo 9 - ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice-Presidente;
e) il Tesoriere;
f ) il Segretario;
g) il Comitato Scientifico (se nominato);
h) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
Articolo 10 - ASSEMBLEA
DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è sovrana e delibera su tutte le
questioni attinenti la vita associativa. Può essere
ordinaria o straordinaria
ed é convocata dal Presidente.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà
altresì essere convocata su richiesta del Consiglio
Direttivo o di almeno
due dei suoi membri, oppure qualora ne facciano richiesta, per
iscritto, almeno i due terzi dei soci, proponenti l'ordine del
giorno che desiderano trattare. In tal caso, il Presidente
dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dal
ricevimento
della richiesta. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, avverrà mediante pubblicazione affissa nella
sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata
per la riunione nonché a mezzo lettera, od altro mezzo
equipollente, indirizzata a ciascun socio avente diritto a
parteciparvi, almeno che questi non ne abbia preso conoscenza
controfirmando la comunicazione di convocazione contenente l'ordine del
giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data
fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora e
la sede della prima convocazione nonché dell'eventuale
seconda
convocazione, l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da
trattare, un prospetto per l'eventuale delega a terzi e, qualora
si debba procedere alla nomina di cariche sociali, un prospetto
contenente la lista degli aspiranti a tali cariche.
Le comunicazioni a mezzo lettera dovranno essere effettuate ai singoli
soci maggiori di età ed aventi diritto al voto, al
domicilio risultante dalla domanda di adesione dagli stessi compilata
al momento dell'adesione.
Eventuali variazioni di domicilio saranno valide trascorsi trenta
giorni dalla comunicazione al Consiglio Direttivo, per iscritto
della variazione.
Sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni
riguardanti:
a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo
annuale redatto dal Consiglio Direttivo nonché del
rendiconto preventivo;
b) l'elezione degli organi previsti dallo statuto;
c) l'approvazione dei regolamenti interni nonché delle loro
modifiche revoche (il primo, generale, può essere redatto
dall'assemblea costituente);
d) l'approvazione definitiva delle domande di adesione già
preventivamente accolte dal Consiglio Direttivo;
e) la deliberazione, inappellabile, sui ricorsi presentati da soci
radiati;
f) nomina del o dei delegato/i nel caso di eventuali
attività commerciali marginali;
g) le materie presentate alla sua attenzione, anche se risultino di
competenza esclusiva di altri organi dell'Associazione ma
non di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria dei soci le deliberazioni
riguardanti:
a) le modifiche allo statuto;
b) lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del
patrimonio;
c) questioni di particolare importanza per la vita ed il funzionamento
dell'Associazione.
Per le deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 del codice civile. Ogni socio ha diritto ad un
voto, indipendentemente dall'eventuale maggior valore della quota o
contributo associativo versato, ai sensi dell'articolo 2535
del codice civile, purché in regola con il pagamento delle
quote sociali e di qualunque altra somma dovuta all'Associazione.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione
o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente
del Consiglio Direttivo.
Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura
del Segretario, qualora questi non fosse presente il verbale
sarà
redatto da una persona all’uopo nominata dai presenti,
facente funzione di segretario. Il verbale dovrà essere
trascritto sul
libro delle assemblee dei soci che verrà conservato nella
sede sociale e potrà essere visionato, in qualsiasi momento,
dai soci.
I soci possono partecipare alle assemblee personalmente o a mezzo di
delega esclusivamente nei confronti di altri soci aventi
diritto di voto.
Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Articolo 11 - CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della
Associazione ed ha il compito di indirizzarne l'attività
verso il
perseguimento degli scopi sociali. In particolare, a titolo meramente
esplicativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo ha le
seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
a) fare rispettare i principi fondamentali contenuti nello statuto;
b) emanare disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute
opportune per il buon funzionamento dell'associazione;
c) prendere tutte, le decisioni occorrenti per l'ordinaria
amministrazione della Associazione ed il buon funzionamento delle
attività sociali;
d) assumere e licenziare, nonché determinare il compenso
dell'eventuale personale dipendente;
e) convocare le assemblee e farne osservare le relative delibere;
f) attribuire le cariche ai suoi membri nonché conferire
deleghe e/o mandati particolari;
g) radiare i soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la
convocazione dell'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
h) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale
dell'Associazione nonché il rendiconto preventivo, da
presentare annualmente all'approvazione dell'assemblea;
i) stabilire periodicamente l'importo delle quote associative dovute
dai soci, nonché l'ammontare dei corrispettivi specifici per
la fruizione delle diverse attività svolte dall'Associazione
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, fissandone
altresì le
modalità di pagamento;
l) stabilire le modalità per il reperimento dei fondi
necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
m) decidere, previa consultazione non vincolante del Comitato
Scientifico (se nominato), le modalità di utilizzo dei fondi
dell’Associazione; può istituire borse di studio;
m) decidere in maniera inappellabile sulle domande di ammissione
presentate dagli aspiranti soci;
o) deliberare sulle spese effettuate, in nome e per conto
dell'Associazione, da parte di organi e/o persone dell'Associazione per
il perseguimento dei fini istituzionali della medesima;
p) attribuire la qualifica di simpatizzante dell’Associazione;
q) compilare, ove ritenuto opportuno, un regolamento per disciplinare e
organizzare l’attività
dell’associazione, che dovrà
essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione;
r) provvedere, ove ritenuto opportuno, alla nomina o alla revoca -
anche di un solo membro - del Comitato Scientifico e del
Collegio dei Revisori dei Conti ove esistenti.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci -
tranne la prima volta allorché vi si provvede all'atto della
costituzione - tra i componenti aventi diritto al voto e dura in carica
tre anni ed i membri sono rieleggibili senza limitazioni.
I membri del Consiglio Direttivo, all'atto dell'accettazione della
carica, devono dichiarare sotto la propria personale
responsabilità che non sussistono a loro carico cause di
ineleggibilità e/o decadenza previste ai sensi dell'articolo
2382 c.c.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una
volta l’anno ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od
opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza
dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente, possono essere prese anche mediante
consultazione e-mail .
Nel caso di consultazione per e-mail deve essere allegata al registro
riunioni l’intera corrispondenza telematica intercorsa tra i
componenti del Consiglio Direttivo.
Nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà
essere contenuto l'elenco delle materie all'ordine del giorno.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Le riunioni sono valide se
sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si intenderanno validamente
costituite anche in assenza di apposita convocazione qualora
siano presenti tutti i membri in carica. Sono ammesse deleghe nei
limiti di una per ogni consigliere ed in caso di parità dei
voti prevale quello del Presidente o di chi, in caso di sua assenza od
impedimento, presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e un
Vicepresidente. Nomina inoltre un Segretario ed un Tesoriere
anche tra soggetti esterni al Comitato Direttivo.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più
consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando
al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare
consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 12 - IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente della Associazione - nel rappresentare
l’immagine dell’Associazione ne assume in veste
onorifica la veste di
Presidente – viene eletto dal Consiglio tra i suoi
componenti, tranne la prima volta, allorché è
eletto in sede di costituzione.
Egli rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge
ed è investito della firma e della rappresentanza legale.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.
Convoca le assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e
sottoscrive i relativi verbali unitamente al Segretario. Il Presidente,
oltre a convocare e presiedere l'Assemblea, è unito dei
necessari poteri per porre in essere le deliberazioni del Consiglio
Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti di ordinaria
amministrazione, sorveglia il buon andamento della gestione, cura
l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, ove
necessario.
Il Presidente esercita i seguenti compiti:
a) convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo;
b) nomina avvocati per la tutela degli interessi dell'Associazione,
conferendo le procure speciali e generali;
c) provvede alla determinazione della pianta organica
dell’eventuale personale dipendente dell'Associazione
nonché delle
rispettive retribuzioni;
d) redige i programmi dell'attività sociale e coadiuva alla
stesura dei bilanci consuntivi e preventivi redatti assieme al
tesoriere, che esaminati dal Consiglio Direttivo, vengono poi
sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione;
e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività
sociale.